Messa alla prova & 231

Cosa ci lascia la recente pronuncia dell’Ufficio GIP di Modena? (Udienza del 21 settembre 2020)

Dopo alcune appassionanti ed indimenticabili giornate trascorse all’U.E.PE. di Roma “per messe alla prova” di persona fisica, a mio parere le seguenti considerazioni:

1)  L’ordinanza – di cui si tratta – di sospensione del procedimento con messa alla prova non tratta profili 231, salvo ritenere “il programma di trattamento presentato idoneo in quanto comporta l’affidamento dell’imputato (persona fisica) al servizio sociale per lo svolgimento del programma stesso (120 ore di lavori di pubblica utilità), con annesse prescrizioni… (forse anche quelle dedicate alla persona giuridica?)”;

2)  La sentenza – di cui si tratta – conclude pronunciando declaratoria di non doversi procedere per estinzione dell’illecito amministrativo stante “l’esito pienamente positivo della messa alla prova…rinviando alla relazione conclusiva” e “le somme depositate sul libretto…” (quest’ultime rinviano de plano agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti ex art. 464 quinquies, comma 1 c.p.p., di fatto estendibili ad entrambi i soggetti giuridici);

3)  Sarebbe stato utile conoscere il contenuto del programma di trattamento “231” presentato dal difensore dell’ente ed elaborato d’intesa con l’U.E.P.E. (Primo Red Flag??) nonché conoscere le ragioni “del parere positivo del PM”,  che deve risultare ex lege “sinteticamente motivato” (464 ter, comma 3 c.p.p.);

4)  Sarebbe stato GIURIDICAMENTE utile conoscere i contenuti della relazione conclusiva U.E.P.E. sul buon esito del “trattamento 231” alla luce dell’esecuzione del programma 231 dell’ente (Secondo Red Flag??);

5)  Sarebbe stato ANCOR PIÙ utile capire chi (e con quale modus operandi) dell‘U.E.P.E. abbia valutato e/o potuto relazionare (articoli che richiamano la pronuncia parlano di buon esito della messa alla prova alla luce dell’avvenuta integrazione del Modello) sulla riparazione delle conseguenze del reato (art. 17 Decreto) ed in particolare sull’eliminazione delle carenze organizzative e l’attuazione del MOG 231 idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi (Terzo Red Flag??);

6)  Sarebbe stato utile conoscere le motivazioni/valutazioni ex post del GIP al fine di comprendere il ritenuto automatismo estinzione del reato=estinzione dell’illecito utile a bypassare il disposto ex art. 8 del Decreto 231 nonché ad estendere l’istituto in commento alla disciplina degli enti (Quarto Red Flag?);

7)  De iure condendo, forse sarebbe utile prevedere un “ritorno” al PM -quale garante precostituito ex legge dell’accertamento e della contestazione dell’illecito- all’esito della messa alla prova “231” al fine di consentire un nuovo parere (positivo/negativo) “tecnico” debitamente motivato;

8)  Messa alla prova “231”, Fictio iuris?;

9)  Necessità di una disciplina ad hoc calibrata sulla “231”.

G.I.P.-Modena-ordinanza-ex-464-quater-c.p.p W1q8mW-G.I.P.-Modena-sentenza