Dicembre 2019: La sentenza delinea con chiarezza i tre fondamentali obblighi comportamentali del «dovere di attenzione» del conducente teso all’avvistamento del pedone: – i) ispezionare la strada dove procede e quella che sta per impegnare; – ii) mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; – iii) prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, e in particolare per i pedoni. Solo quando il conducente del veicolo a motore dimostra di avere rispettato tutti e tre questi parametri se ne può ipotizzare l’assenza di responsabilità per l’investimento di un pedone, in modo conforme al principio dell’affidamento in ambito stradale, che – per quanto vada applicato in modo rigoroso per garantire la sicurezza della circolazione stradale – non può imporre obblighi impossibili e inesigibili, «votando l’utente della strada al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio».