Il principio dell’affidamento all’OdV: la “vigilanza alta” dell’Organo dirigente ai fini esimenti

Alla luce dei recenti assetti esegetici in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle ipotesi di “insufficiente vigilanza” (Trib. Milano n. 10748/20 BMPS e Trib. Vicenza n. 348/21 BPV) credo sia lecito porsi la seguente domanda: “Se ed in che modo l’Ente può tutelarsi dal rischio di un’eventuale negligente operatività dell’Organismo di Vigilanza?”

Nel prossimo numero della Rivista 231 approfondirò il tema dell’affidamento che l’organo dirigente ripone nell’operato dell’Organismo di Vigilanza all’atto del conferimento dell’incarico di sorveglianza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) alla luce della seguente prescrizione contenuta nelle Linee Guida di Confindustria: “Nel Modello organizzativo dovrebbe inoltre essere specificato che:le attività poste in essere dall’OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l’organo dirigente vigila sull’adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia) del Modello organizzativo” (pg. 81 Linee Guida di Confindustria, paragrafo dedicato alla continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza, aggiornamento del giugno 2021).