Si riaccendono i riflettori sulla responsabilità da reato degli enti di piccole dimensioni raccontando come il mestiere dell’OdV venga realmente percepito dalle PMI: ma è una percezione distorta ovvero un affidamento ex ante giustificabile e raccomandabile per il progresso ed il futuro applicativo della 231 in dette entità?
Da sempre, le PMI si palesano restie in quanto abbandonate a sé stesse nella prospettiva di dover implementare un asset organizzativo fuori dalla tradizionale comfort zone aziendale: il conflitto interno di dette entità è legato alla mancata fornitura di strumentazione atta alla conduzione progressiva di un progetto che ambisca dapprima all’elevazione a potenza231del Modello Organizzativo (nel frattempo disegnato) e poi alla vigilanza sul “funzionamento ed all’osservanza” del medesimo. Il deragliamento di tal preciso “affidamento” ha determinato la graduale assolvenza della compliance231 dai radar delle small enterprises, che cercano nell’investimento231 la quotidianità di uno slogan “we’ll make it work” ovvero l’idea affascinante di poter concretamente condividere con l’OdV un progetto di compliance231. In qualità di principale “Stakeholder231”, è innegabile che al fine di promuovere un ingresso sempre più agevole ed abituale a tale ambito specialistico si richieda la prospettiva di un brand engagement da parte dell’OdV adatto a determinarlo nella visuale della PMI quale regulator istituzionale della compliance231 nella sua pluridimensione cognitiva, emotiva e conativa. Solo ove riconoscibile e riconosciuto quale ulteriore forza personale del progetto aziendale cui affidare la regia dell’auto-organizzazione degli Enti in chiave penal-preventiva, l’OdV condurrà la PMI ad un processo di empowerment che consentirà di acquisire una migliore comprensione e controllo del proprio investimento. Parimenti, i compiti dell’OdV di cui all’art. 6, co. 1 lett.b) dovranno poter essere “stimati” in una prospettiva bidirezionale invertita alla luce della regola preventiva di cui all’art. 6, co.1 lett. d): in particolare, l’Organismo dovrà essere posto nelle condizioni di gestire “nel merito” ed in modo continuativo il flusso di ritorno del MO231 e dei suoi attori ove questo si mostri come atto a comprometterne la sua funzionalità ed “omessa/sufficiente vigilanza”. Nell’esibirsi di fronte al grande pubblico delle PMI, il messaggio che si vuole lanciare dal palco è quello di presentare un possibile strumento sistemico a cui l’OdV possa riferirsi nello svolgimento del compito di Manager della Compliance231 al fine di agevolare detti Enti nello sviluppo di modelli organizzativi che possano essere elevati alla potenza231 e conseguentemente “sufficientemente” vigilati, sulla base dei principi, dei requisiti e dei raccordi interdisciplinari espressi dalla norma UNI 11961:2024.
